Bonus sanificazione e acquisto DPI (dispositivi di protezione), come si calcola l’importo del credito d’imposta spettante? 

Con il provvedimento dell’11 settembre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fissato l’ammontare del credito per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di protezione anti Coronavirus.

La misura del credito effettivamente utilizzabile è salita al 28,3% circa delle spese sostenute, entro il limite dei 60.000 euro.

Chi ha fatto richiesta del bonus entro la scadenza del 7 settembre 2020 può visualizzare il credito spettante nel proprio cassetto fiscale, consultabile accedendo all’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

I soggetti beneficiari che hanno richiesto il bonus sanificazione e DPI possono scegliere tra:

  • utilizzare il credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi oppure in compensazione tramite modello F24;
  • optare per la cessione, anche parziale, del credito stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

L’opzione della cessione può essere esercitata fino al 31 dicembre 2021.

Solo il soggetto cedente può effettuare la comunicazione della cessione, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

Focus sugli interventi di sanificazione degli impianti di condizionamento

Ad agosto l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare numero 25, la quale chiarisce che il credito d’imposta per le sanificazioni, introdotto dal decreto rilancio, può essere richiesto anche nel caso di interventi sugli impianti con ricircolo a condizione che non siano mera manutenzione ordinaria:

…le spese di pulizia degli impianti di condizionamento, diverse da quelle sostenute per le ordinarie prassi di manutenzione degli impianti e dei relativi filtri (ad esempio pulizia/sostituzione stagionale), finalizzate ad aumentare «la capacità filtrante del ricircolo» attraverso, ad esempio, la sostituzione dei «filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate», mantenendo livelli di filtrazione/rimozione adeguati, possono rientrare tra quelle di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 125 del Decreto, rilevanti ai fini della determinazione del credito d’imposta...

Segnaliamo che le manutenzioni straordinarie possono essere eseguite solo dai codici ATECO 43.2.

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