Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione introdotta dal D.L. “Rilancio” 19 maggio 2020 che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni.
E’ considerato un rafforzamento dei già attivi Sisma Bonus, che incentiva i lavori di adeguamento sismico, ed Eco Bonus, che agevola i lavori di efficientamento energetico.

Il Superbonus 110% permette la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prorogata al 30 giugno 2022. 
Questo termine è prorogabile di altri 6 mesi per lavori su edifici completati a quella data per almeno il 60%, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Nel prossimo articolo parleremo nello specifico delle tipologie di interventi, ora vediamo chi sono i beneficiari.

Possono beneficiare del Superbonus 110%: 

 

  • i condomìni;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento.
  • gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing”.
  • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
  • dalle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
  • dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Sono escluse dalla fruizione dei nuovi Superbonus 110% le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:

  • A/1: abitazioni di tipo signorile
  • A/8: abitazioni in ville;
  • A/9: castelli, palazzi di eminenti pregi storici o artistici.

 

Nel prossimo articolo dedicato al Superbonus parleremo dei requisiti e degli interventi.

Scopri se la tua casa rientra nel Superbonus 110%

 

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